Condizioni Generali

Condizioni generali contratto di vendita di pacchetti turistici

Le presenti Condizioni generali di contratto di Acli Viaggi s.r.l. costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di pacchetto turistico, unitamente al “Modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo e alla scheda/programma di viaggio. Nel sottoscrivere o accettare il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore dichiara espressamente di aver conosciuto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali lo acquista, sia le presenti condizioni generali, sia il contratto di viaggio, oltre che il “Modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo e la scheda/programma di viaggio. Le presenti Condizioni generali di contratto possono essere derogate espressamente nel contratto concluso individualmente con il viaggiatore.

1. Fonti Normative

1.1. La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale è disciplinata dagli artt. 32-51 novies, D. Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) così come modificato dal D. Lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 (e sue successive modificazioni) e dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

Se l’acquirente è anche consumatore e/o la vendita di pacchetti turistici e altri servizi turistici è effettuata mediante il mezzo del telefono o lo scambio di e-mail oppure on line tramite il sito web di Acli Viaggi S.r.l. all’indirizzo https://www.acliviaggi.it/ potrebbero trovare applicazione, altresì, le specifiche norme a tutela dei consumatori e quelle relative ai contratti a distanza previste dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Regime amministrativo

2.1. L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge sono abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operano secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i relativi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il suo trasporto, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche a tutti i professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

3. Definizioni

3.1. Ai fini del presente contratto s’intende per:

a) “Viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;

b) “Consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) “Professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

d) “Organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;

e) “Venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

f) “Stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

g) “Supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

h) “Inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

i) “Circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

l) “Minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;

m) “Rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. Nozione di Pacchetto turistico e servizio turistico collegato

4.1. Si intende “Pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ossia:

  1. il trasporto di passeggeri;
  2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo;
  3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
  4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
    1. tali servizi sono combinati da un unico Professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
    2. tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
    3. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
    4. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
    5. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
    6. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il Professionista consente al Viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso Professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

4.2. Si intendono per “Servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un Pacchetto Turistico, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un Professionista agevola, alternativamente:

  1. al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei Viaggiatori;
  2. l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro Professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. Informazioni precontrattuali al Viaggiatore

5.1. Nel contratto di Pacchetto turistico, al quale è allegato anche il “Modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo (che ne forma parte integrante e sostanziale) l’Organizzatore e/o il Venditore forniscono al Viaggiatore – prima della conclusione del contratto – le ulteriori seguenti informazioni aggiuntive:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

  1. la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
  2. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
  3. l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
  4. i pasti forniti;
  5. le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del Pacchetto turistico;
  6. i servizi turistici prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
  7. la lingua in cui sono prestati i servizi;
  8. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del Pacchetto Turistico comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il Viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto turistico e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’Inizio del Pacchetto turistico per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’Inizio del Pacchetto turistico dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’Organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 Codice del Turismo;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso dal contratto da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il Rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore;

l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione dell’art. 11 Reg. Ce 2111\05 “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.

5.2  In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, gli orari e le tratte dei voli indicati all’atto della conclusione del contratto potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. Gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

5.3 Come previsto dall’art. 6, paragrafo 2 del Reg. CE 2027/97, a richiesta dei passeggeri saranno fornite informazioni sulle disposizioni in merito alle responsabilità del vettore aereo europeo per danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicurativa, nonché informazioni sulle tempistiche degli anticipi di pagamento nei confronti della persona fisica avente titolo ad indennità.

6. Conclusione del contratto di Pacchetto turistico

6.1.  Il contratto di Pacchetto turistico acquistato tra persone presenti si intende concluso al momento della sottoscrizione e il Viaggiatore ha diritto a una copia cartacea del contratto sottoscritto.

6.2. Nel caso di contratti conclusi a distanza nel sito internet del Venditore, immediatamente dopo il pagamento richiesto come acconto, il Viaggiatore riceverà, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, una e-mail di conferma della avvenuta ricezione della prenotazione, con i relativi dettagli.

6.3. Nel caso di contratto concluso a distanza nel sito internet del Venditore, il Viaggiatore è reso edotto che – premendo sul pulsante per la conferma definitiva dell’ordine – egli effettua un “ordine con obbligo di pagare”. Nel sito internet sono, altresì, indicati quali mezzi sono accettati per il pagamento.

6.4. Nel caso di conclusione del contratto per mezzo del telefono o mediante scambio di e-mail, il Viaggiatore riceverà al proprio indirizzo e-mail fornito al Venditore la scheda/programma di viaggio che rinvia anche alle presenti Condizioni Generali di Contratto, con indicazione di fornire i propri dati anagrafici e la copia del pagamento effettuato a titolo di acconto o saldo, in base alle tempistiche del viaggio. Appena il pagamento viene contabilizzato, il Venditore comunica al Viaggiatore la conferma della prenotazione e, quindi, la conclusione del contratto di Pacchetto turistico mediante una e-mail, contenente altresì su Supporto durevole copia delle Condizioni Generali di Contratto, del “Modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo e del contratto di Pacchetto turistico concluso tra le parti. Il Viaggiatore riceverà poi dal Venditore ulteriori comunicazioni ogni altra informazioni utile per il suo viaggio.

6.5. Il Viaggiatore deve comunicare al Venditore, prima della conclusione del contratto di Pacchetto turistico, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto e specificatamente accettate dal Venditore o dall’Organizzatore.

6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) vengono consegnati al Viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il predetto deve conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal Venditore o dall’Organizzatore. Il Viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui già menzionati documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al Venditore eventuali errori. Il Viaggiatore deve comunicare al Venditore o all’Organizzatore i dati dei partecipanti al viaggio esattamente come riportati sui documenti personali d’identità, rimanendo esclusivamente responsabile per eventuali errori e/o omissioni che dovessero comportare la mancata o parziale fruizione del viaggio.

6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati a destinazione sono estranei al contratto di Pacchetto turistico acquistato dal Viaggiatore. Pertanto, nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’Organizzatore o al Venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione del Viaggiatore.

7. Pagamenti

7.1. All’atto della conclusione del contratto dovrà essere corrisposta dal Viaggiatore:

a) la quota d’iscrizione o gestione della pratica di cui all’art. 8;

b) acconto nella misura indicata dall’Organizzatore o dal Venditore.

Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo/programma di viaggio o indicato dal Venditore.

7.2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della conclusione del contratto di Pacchetto turistico.

7.3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’Organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore al Venditore comporterà l’automatica risoluzione di diritto del contratto da comunicare in forma scritta, via fax o via e-mail presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o per il tramite del Venditore.

8. Prezzo e revisione del prezzo

8.1. Il prezzo del Pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel catalogo/programma di viaggio o sul sito web del Venditore o dell’Organizzatore e loro eventuali aggiornamenti. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in dipendenza delle variazioni:

  • di prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;
  • del livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del Pacchetto turistico, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
  • dei tassi di cambio pertinenti al Pacchetto turistico in questione.

Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione agli indirizzi del Viaggiatore su Supporto durevole da parte dell’Organizzatore o del Venditore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’Inizio del Pacchetto turistico.

Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del Pacchetto turistico si applica il successivo art. 9.2.

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del Viaggiatore.

8.2. Il prezzo è composto da:

a) quota di iscrizione o quota gestione della pratica;

b) quota di partecipazione;

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti;

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso e uscita dai Paesi meta della vacanza;

e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

8.3. Nel caso in cui il prezzo è calcolato sulla base del numero minimo di partecipanti previsto per la conferma del viaggio, se venisse raggiunto uno scaglione superiore di partecipanti, ove previsto nella specifica scheda/programma del viaggio, la quota individuale dovuta da ciascun Viaggiatore potrebbe risultare inferiore rispetto a quella originariamente convenuta. In tal caso, l’eventuale riduzione sarà applicata al Viaggiatore e il totale da pagare sarà adeguato nel momento in cui dovrà essere pagato il saldo.

8.4. Qualora invece non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per la conferma del viaggio, gli importi versati saranno integralmente rimborsati al Viaggiatore oppure, a sua scelta, potranno essere utilizzati come credito per la prenotazione di un altro viaggio.

8.5. Nel caso di Viaggiatore che viaggia da solo, egli accetta di essere sistemato in camera singola pagando il supplemento camera singola a meno che, su sua specifica richiesta, non sia trovato dal Venditore un abbinamento in camera doppia con un altro partecipante dello stesso sesso. Nel caso di effettivo abbinamento in camera doppia, verrà restituito al Viaggiatore l’importo del supplemento singola.

8.6. Nel caso di Viaggiatori che viaggiano in abbinamento condividendo una camera doppia e uno dei due annulli la propria partecipazione, l’altro Viaggiatore potrà scegliere se annullare a sua volta il viaggio alle condizioni previste dal contratto di Pacchetto turistico. Eventuali spese o penali di recesso potranno essere rimborsate esclusivamente secondo i termini e le condizioni della polizza facoltativa di annullamento del viaggio, purché tale copertura sia stata sottoscritta da entrambi i Viaggiatori. In alternativa, il Viaggiatore rimasto da solo potrà confermare la propria partecipazione al viaggio, corrispondendo il supplemento previsto per la sistemazione in camera singola.

9. Modifica, recesso dell’Organizzatore o annullamento del Pacchetto turistico prima della partenza

9.1. Prima dell’Inizio del Pacchetto turistico, l’Organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza. Queste modifiche saranno comunicate dal Venditore al Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un Supporto durevole.

9.2. Se, prima dell’Inizio del Pacchetto turistico, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’art. 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del Pacchetto turistico di oltre l’8% ai sensi dell’art. 39, comma 3 del Codice del Turismo il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’Organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese o penali di recesso. In caso di recesso, l’Organizzatore può offrire al Viaggiatore un contratto Pacchetto turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

La comunicazione di modifica indica al Viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del Pacchetto turistico, il termine entro il quale il Viaggiatore è tenuto ad informare l’Organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore entro il già menzionato periodo nonché l’eventuale contratto di Pacchetto turistico sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

9.3. Se le modifiche del contatto di Pacchetto turistico o il contratto di Pacchetto turistico sostitutivo comportano qualità o un costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

9.4. In caso di recesso dal contratto di Pacchetto turistico ai sensi dell’art. 9.2 se il Viaggiatore non accetta un contratto di Pacchetto turistico sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’art. 43, commi da 2 a 8, Codice del Turismo.

9.5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di Pacchetto turistico e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto turistico ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’Inizio del Pacchetto turistico in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’Inizio del Pacchetto turistico in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’Inizio del Pacchetto turistico nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’Inizio del Pacchetto turistico.

10. Recesso del Viaggiatore

10.1. Il Viaggiatore può recedere dal contratto in ogni momento prima dell’Inizio del Pacchetto turistico, dietro pagamento delle spese o delle penali di recesso previste al successivo art. 11 o nella scheda/programma di viaggio dal Venditore o dall’Organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il Viaggiatore recede rispetto alla data di partenza.

10.2. Il Viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle spese e delle penali per il recesso o delle spese di assistenza, compreso il Rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, il Venditore o l’Organizzatore informano il Viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.

10.3.  Le spese o le penali di recesso del Viaggiatore non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente art. 9.2. in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del Pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’Inizio del Pacchetto turistico, senza corrispondere le spese o le penali per il recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto turistico, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare.

10.4 Ai sensi dell’art. 59, Codice del Consumo, il diritto di recesso nei 14 giorni dalla conclusione del contratto è escluso nei contratti a distanza per servizi relativi al tempo libero forniti a una data o periodo specifico (quindi, è escluso per i contratti relativi alla fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività del tempo libero che prevedono una data o un periodo specifico per la prestazione). Si rendono perciò applicabili al Consumatore che recede dal contratto di Pacchetto turistico concluso a distanza le spese e le penali convenute per ciascun servizio descritto nelle scheda/programma di viaggio.

11. Spese e penali per il recesso

11.1. Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate, sono addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di prenotazione, i premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, i diritti agenzia, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale dal momento della conferma le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto il recesso (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio e il giorno della partenza):

Viaggi in aereo/crociere o altri mezzi di trasporto e solo soggiorno

15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni prima della partenza

30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 40 giorni prima della partenza

50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 39 a 26 giorni prima della partenza

75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 25 giorni a 15 giorni prima della partenza.

Dopo tali termini, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.

11.2. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali per il recesso differenti, le stesse saranno comunicate della conclusione del contratto e/o nella scheda/programma di viaggio. Mentre, per i servizi non rimborsabili (voli low cost, biglietteria ferroviaria, visti, assicurazioni), le spese sostenute non sono rimborsabili dopo la conclusione del contratto.

11.3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali per il recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta al momento della conclusione del contratto.

11.4. Nel caso di viaggi per i quali è stabilito un numero minimo di partecipanti, il recesso del Viaggiatore in un termine minore di 10 giorni, qualora significhi la cancellazione del viaggio da parte del Venditore o dell’Organizzazione per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comporta il pagamento di una penale per il recesso di 80 euro.  Questa penale non si applica nel caso di viaggi della durata di un giorno.

11.5. Il recesso da viaggi che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, low cost, navale o ferroviaria, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al trasporto. Per i soggiorni mare in pullman le condizioni di recesso saranno pubblicate nelle relative schede/programmi di viaggio.

11.6. Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che interrompa volontariamente il viaggio o il soggiorno. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o il soggiorno per mancanza, invalidità, irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

12. Modifiche dopo la partenza

12.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di Pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzione alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del Pacchetto turistico possa continuare, inclusa l’eventualità che il Rientro del Viaggiatore al luogo di partenza non sia stato concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un Pacchetto turistico di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di Pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

12.2. Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di Pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

12.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato all’art. 12.1, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento all’obbligo di cui all’art. 12.1 si applica l’art. 15.5.

12.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il Rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di Pacchetto turistico, si applicano gli artt. 15.6 e 15.7.

13. Sostituzione e cessione del Pacchetto turistico ad un altro Viaggiatore

13.1. Il Viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a) l’Organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’Inizio del pacchetto;

b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Contratto di Pacchetto turistico e, in particolare, i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) vengano versate all’Organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. I costi di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta di cessione; si precisa che i costi della biglietteria sono soggetti a continue modifiche e fluttuazioni di prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla classe del volo, dalla data di emissione e da quella del volo.

13.2. Il cedente e il cessionario del contratto di Pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

13.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

13.4. Se il Viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turistico relativo al contratto di Pacchetto turistico già concluso e purché la richiesta non costituisca novazione del contratto e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere al Venditore o all’Organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere emessa nuova biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).

14. Obblighi dei Viaggiatori

14.1. Prima della conclusione del contratto, ai Viaggiatori che sono cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessarie del paese di destinazione.

14.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi Unione Europea, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http:// www.poliziadistato.it/articolo/191/.

14.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

14.4.  I Viaggiatori provvedono, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite per viaggiare e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’Inizio del contratto di Pacchetto turistico. In assenza di tale verifica e comunque della corretta e valida documentazione occorrente, nessuna responsabilità per la mancata partenza e /o la fruizione del viaggio da parte di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore.

14.5. I Viaggiatori dovranno, in ogni caso, informare il Venditore o l’Organizzatore della propria cittadinanza prima della conclusione del contratto di Pacchetto turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi interessati dal viaggio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

14.6. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi interessati dal viaggio e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di Pacchetto turistico, il Viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli Organizzatori – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it (schede “Paesi”, “Salute in viaggio” e “Avvertenze”). Il Viaggiatore è tenuto, in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il Viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità atteso che il Venditore e l’Organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti e sono esonerati dalle correlate responsabilità.

14.7. Ove alla data della conclusione del contratto di Pacchetto turistico la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione delle spese o delle penali per il recesso, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

14.8.  I Viaggiatori devono attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dal Venditore e dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al contratto di Pacchetto turistico. I Viaggiatori sono chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro Rientro. Inoltre, il Venditore o l’Organizzatore possono pretendere dal Viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.

14.9. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore o al Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivate le spese, le penali, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso il Venditore e l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

14.10. Il Viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’Organizzatore, anche tramite il Venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del contratto di Pacchetto turistico, come indicato al successivo art. 15.

15. Responsabilità dell’Organizzatore per inesatta esecuzione del contratto di Pacchetto turistico

15.1. Ai sensi dell’art. 42, Codice del Turismo, l’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di Pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art. 1228 del Codice civile.

15.2. Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del Codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di Pacchetto turistico.

15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di Pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’art. 16.

15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del contratto di Pacchetto turistico, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi dell’art. 15.2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 Codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un contratto Pacchetto turistico e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Pacchetto turistico, con la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 15.2, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di Pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo art. 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il Pacchetto turistico comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al Rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il Viaggiatore.

15.6. Laddove sia impossibile assicurare il Rientro del Viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per Viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente art. 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’Inizio del Pacchetto turistico.

16. Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

16.1. Il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che il Venditore o l’Organizzatore dimostrino che tale difetto è imputabile al Viaggiatore.

16.2. Il Viaggiatore ha diritto di ricevere dall’Organizzatore il risarcimento adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

16.3. Al Viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’Organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di Pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

16.4. All’Organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione Europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un contratto di Pacchetto turistico.

16.5. Il presente contratto di Pacchetto turistico prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’Organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa grave. Tale limitazione opera nei limiti del triplo del prezzo totale del contratto di Pacchetto turistico.

16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti europei e/o convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. Obbligo di assistenza

17.1. L’Organizzatore e il Venditore prestano adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui art. 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

17.2. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del contratto di Pacchetto turistico direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.

18. Regime di responsabilità del Venditore

18.1. Il Venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente nei confronti del Viaggiatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal Venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

18.2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al Viaggiatore e/o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

19. Assicurazione contro le spese e le penali di recesso e di Rientro

19.1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è consigliabile per il Viaggiatore stipulare speciali polizze assicurative a copertura delle spese e delle penali di recesso dal contratto di Pacchetto turistico, di infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di Rientro e di perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni.

Il contratto di assicurazione in essere tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra Viaggiatore e compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I Viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al Venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo del contratto di Pacchetto turistico.

20. Foro del Consumatore e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)

20.1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualora il Viaggiatore rivesta la qualifica di Consumatore, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore stesso, se ubicati nel territorio dello Stato.

20.2. Il Viaggiatore che rivesta la qualifica di Consumatore può anche scegliere un organismo elencato in questo sito https://consumer-redress.ec.europa.eu/list-alternative-dispute-resolution-adr-bodies_en il quale offre procedure alternative di risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori. Tutti gli organismi ivi elencati sono stati approvati dalle autorità nazionali competenti in quanto conformi agli standard di qualità, imparzialità ed equità previsti dalla Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

20.3. Qualora il Viaggiatore non rivesta la qualifica di Consumatore, per ogni controversia relativa al contratto di Pacchetto turistico sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, luogo dove ha sede il Venditore.

21. Garanzie del Viaggiatore

21.1. L’Organizzatore e il Venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi derivanti dal contratto di Pacchetto turistico.

21.2. I contratti di Pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui all’art. 47, comma 3, Codice del Turismo, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo del contratto di Pacchetto turistico e il rientro immediato del Viaggiatore nel caso in cui il Pacchetto turistico include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del Rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al Rientro immediato, può essere offerta al Viaggiatore la continuazione del contratto di Pacchetto turistico con le modalità di cui agli artt. 40 e 42, Codice del Turismo.

21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai Professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai Viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei Professionisti.

21.4. Il Viaggiatore può attivare le garanzie di cui sopra contattando direttamente il soggetto garante indicato nel “Modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo nel quale sono indicate anche le modalità operative per l’accesso alle prestazioni di garanzia.

22. Singoli servizi turistici e servizi turistici collegati

22.1. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si configurano come contratto di Pacchetto turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del turismo, applicandosi le condizioni contrattuali del singolo fornitore.

Anche la responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il Viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del Professionista che ha incassato le somme pagate dal Viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

23. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679

23.1.  Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il Viaggiatore è informato che i dati personali da lui forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Venditore.

L’informativa privacy può anche essere letta e/o scaricata in forma digitale da www.acliviaggi.it/privacy-policy oppure richiesta direttamente presso l’ufficio ACLI VIAGGI o alla e-mail acliviaggi@aclitrentine.it.

24. Scheda tecnica

24.1. Organizzazione tecnica Acli Viaggi s.r.l. – Via Roma 6, 38122 Trento –

P.I. 02539180220

Numero REA TN 232020 – Autorizzazione Provinciale/Licenza n. 115 del 10.04.2019

Polizza Professionale RC REVO INSURANCE S.p.A. n. OX00021198

Fondo di Garanzia Top Secure s.r.l. sulla base di quanto disposto dagli artt. 47 e 49, Codice del Turismo.

Numero certificato N° 2025/1216/2/0831

 

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97

Risarcimento in caso di morte o lesioni: non ci sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 euro) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo, il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile – Anticipi di pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l’anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) – ritardi nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5000 euro) – Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno sono limitate a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro) – Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile – Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento – Reclami relativi al bagaglio: In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero – Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente – Termini per l’azione di risarcimento: Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Comunicazione obbligatoria ex art. 17 L. 38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.